Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare

Art. 2 — Istituzione e regolamento del fondo

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(( (Istituzione e regolamento del fondo). La societa' autorizzata istituisce il fondo con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso. Il regolamento stabilisce:

  • a)la denominazione e la durata del fondo;
  • b)la banca depositaria di cui all'art. 2- bis e le condizioni per la sua sostituzione;
  • c)le modalita' di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le modalita' di liquidazione del fondo. La sottoscrizione delle quote del fondo puo' avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione;
  • d)gli organi competenti per la scelta dei titoli e i criteri di ripartizione degli investimenti;
  • e)i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo casi i criteri relativi alla distribuzione;
  • f)le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa' di gestione, indicandole specificamente. Le spese di pubblicita' non possono essere a carico del fondo;
  • g)la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;
  • h)i giornali sui quali devono essere pubblicati il valore unitario delle quote di partecipazione calcolato in base alle norme dell'art. 5 e, in caso di modifiche regolamentari, il relativo contenuto;
  • i)i casi in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, il diritto al rimborso puo' essere sospeso fino ad un mese;
  • l)gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori mobiliari nei quali la societa' di gestione intende investire piu' del 35 per cento del fondo;
  • m)se il fondo puo' essere investito in quote di altri fondi gestiti dalla societa' di gestione o da altre alla stessa collegata, o in azioni di Societa' di investimento a capitale variabile alla stessa collegata ai sensi dell'art. 4, comma 13;
  • n)le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono tenuti a disposizione del pubblico i documenti di cui all'art. 5, comma 2. Il regolamento contiene altresi' gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b))).

Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-03-23;77~art2 · fonte su Normattiva