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La societa' di gestione e' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per i fondi da essa istituiti ai sensi dell'articolo 1. Il reddito relativo alla gestione di ciascun fondo e' determinato separatamente secondo le disposizioni applicabili alle societa' e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105, 106 e 107 del medesimo testo unico. Il patrimonio del fondo e' escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sono realizzate o distribuite; le quote d'ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Le imposte sui redditi sono computate separatamente per ciascun fondo e i versamenti di tali imposte sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per i redditi della societa' di gestione e dei fondi. La societa' di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilita' separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), possono avere anche rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I proventi delle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali concorrono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a formare il reddito imponibile dei partecipanti e per essi spetta il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni; a tali fini la societa' di gestione rilascia, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente e l'ammontare dei proventi distribuiti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 3, del medesimo testo unico. Per le partecipazioni non assunte nell'esercizio di imprese commerciali e' fatta salva la facolta' di non avvalersi dell'esclusione dei predetti proventi dalla formazione del reddito. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' dei fondi da essa istituiti ai sensi dell'articolo I della presente legge. L'imposta sul valore aggiunto e' determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della societa' di gestione e dei fondi. La societa' di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo. Per i fondi istituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge si applica l'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, limitatamente agli atti relativi ai fondi comuni indicati nell'articolo 7 della tabella allegata al citato testo unico. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le modalita' di applicazione delle norme contenute nel presente articolo.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1994 al 30 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-01-25;86~art15 · fonte su Normattiva