Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1991. 1 Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, e' elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'articolo 2.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1991, n. 413
1La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 70, comma 3) che il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1993.
Testo vigente dal 1 gennaio 1992
