Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1993 al 1 luglio 1998. Leggi il testo vigente →
Gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali delle societa' di gestione che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia o della CONSOB, o che ne ostacolano l'esercizio delle funzioni, ovvero che violano le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali delle societa' di gestione che forniscono alla Banca d'Italia o alla CONSOB informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni. Sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 50 milioni gli amministratori delle societa' di gestione che violano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque svolge, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, l'attivita' di cui all'articolo 1. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o societa' di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni. La condanna comporta altresi' in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili di proprieta' del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato. Nel caso di cui al comma 4, alla societa' di gestione, agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai direttori generali si applica altresi', con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni. Alla societa' di gestione, nonche' agli amministratori e ai direttori generali che violano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della citata legge n. 1 del 1991.
Testo in vigore dal 1 settembre 1993 al 1 luglio 1998
