Art. 1 — Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo
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[1]E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990. La tenuta del ruolo e' affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne in- via copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.
[2]AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006
