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Il procedimento disciplinare e' promosso dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'articolo. 8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facolta' per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresi', l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti. L'interessato ha facolta' di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;166~art12 · fonte su Normattiva