Art. 16 — Disposizioni transitorie
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Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneita' necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza alcuna soluzione di continuita' l'attivita' di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natani, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Possono partecipare alla prova di idoneita' necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuita' di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina delal citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformita', a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.1 Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 gennaio 1996, n. 25
1La L. 5 gennaio 1996, n. 25 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che e' differito al 31 dicembre 1995 il termine previsto dal comma 4 del presente articolo.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1996 al 23 ottobre 1996
