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La cancellazione dal ruolo e' disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7, in caso di:

  • a)rinuncia all'iscrizione;
  • b)perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
  • c)sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  • d)condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
  • e)radiazione;
  • f)dichiarazione di fallimento. La reiscrizione nel ruolo puo' essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per le reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;166~art6 · fonte su Normattiva