Ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Art. 29 — Reiscrizione all'albo successiva alla cancellazione
Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il reiscritto conserva la precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
