Art. 8 — Commissioni provinciali per i periti assicurativi
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Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:
- a)dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b)da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;
- c)da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale, designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:
- a)esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;
- b)controllano la leggittimazione degli esercenti l'attivita' di perito assicurativo;
- c)esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attivita' di periodo assicurativo comunicando alla commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate;
- d)promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1992 al 13 novembre 1998
