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Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso di:

  • 1)rinunzia all'iscrizione;
  • 2)mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre un anno;
  • 3)perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
  • 4)condanna irrevocabile per uno dei delitti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d);
  • 5)mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8;
  • 6)dichiarazione di fallimento. Si procede, altresi', alla cancellazione qualora si accerti che e' venuta meno l'efficacia della garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettere f) e g), e all'articolo 5, primo comma, lettere e) ed f). La persona fisica o giuridica cancellata dall'albo a norma del comma precedente o dell'articolo 10 puo' esservi reiscritta purche' siano decorsi almeno tre anni dalla data della cancellazione e, se questa e' derivata da condanna o da fallimento, sia intervenuta la riabilitazione. Sulla domanda di reiscrizione decide il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12.

Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-11-28;792~art11 · fonte su Normattiva