Ordinamento della professione di biologo
Art. 12 — Cancellazione dall'albe o dall'elenco speciale
Il Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:
- 1)nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2)nei casi di incompatibilita';
- 3)quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, lo iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7. Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilita' o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.
Testo vigente dal 16 giugno 1967
