Ordinamento della professione di biologo

Art. 12 — Cancellazione dall'albe o dall'elenco speciale

Il Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

  • 1)nei casi di rinuncia dell'iscritto;
  • 2)nei casi di incompatibilita';
  • 3)quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, lo iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7. Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilita' o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.

Testo vigente dal 16 giugno 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art12 · fonte su Normattiva