Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione
Art. 16 — Modifiche alla legge istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione
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Alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1)l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - L'esercizio diretto o indiretto dell'attivita' di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria a societa' esercenti tali attivita', e' precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche brokers, ed agli enti pubblici e loro dipendenti";
- 2)alla lettera c) dell'articolo 4, dopo le parole: "contro il patrimonio", sono aggiunte le seguenti: "per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni";
- 3)al numero 1) dell'articolo 5, dopo le parole: "pubblica o privata", sono aggiunte le seguenti: "o di una impresa prevista dall'articolo 5 della legge istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione".
Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 2006
