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Le persone che svolgono l'attivita' di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della presente legge. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 13 OTTOBRE 1998, N. 373)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 13 OTTOBRE 1998, N. 373)). Qualora le violazioni poste in essere da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 rivestano carattere di particolare gravita', si procede, secondo i casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

  • a)richiamo;
  • b)censura;
  • c)radiazione dall'albo. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; e' motivato ed inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La censura e' disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalita' del richiamo. Di essa e' data comunicazione entro quindici giorni anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La radiazione determina la decadenza immediata dal diritto di esercitare l'attivita' di mediatore ed e' inflitta per fatti di particolare gravita'; di essa e' data comunicazione con le stesse modalita' di cui al comma precedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La radiazione di una societa' dalla sezione seconda dell'albo comporta l'automatica radiazione dei suoi legali rappresentanti dalla sezione prima dell'albo stesso.

Testo in vigore dal 13 novembre 1998 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-11-28;792~art9 · fonte su Normattiva