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Gli appartenenti al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la qualita' di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualita' e' sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'articolo 3. I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresi', di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma puo' essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando cio' sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalita' istituzionali dei Servizi. Tutti gli ufficiali ed agenti di pulizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.

Testo in vigore dal 7 novembre 1977 al 12 ottobre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-10-24;801~art9 · fonte del testo