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Per lo studio di specifici problemi l'Istituto puo' stipulare convenzioni con universita' italiane e straniere e con altri istituti o enti pubblici di ricerca. Il Ministro della difesa puo' con decreto motivato autorizzare in via eccezionale la stipula di convenzioni con istituti ed enti privati o con singoli studiosi od esperti. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e non possono avere durata superiore ad un anno.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1984 al 9 ottobre 2010
