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Per le esigenze di cui al precedente articolo 4 e' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1984, l'assegnazione annua di L. 10.000.000 all'Istituto, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1984 al 9 ottobre 2010
