Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 ottobre 1984 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Per le esigenze di cui al precedente articolo 4 e' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1984, l'assegnazione annua di L. 10.000.000 all'Istituto, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-10-01;637~art6 · fonte del testo