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All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge in ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, utilizzando l'apposito accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1984 al 9 ottobre 2010
