Istituzione e ordinamento della scuola media statale

Art. 1 — Fini e durata della scuola

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In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare e' impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed e' scuola secondaria di primo grado. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti della Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attivita' successiva.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1859~art1 · fonte su Normattiva