Istituzione e ordinamento della scuola media statale

Art. 5 — Promozione, idoneità e licenza

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Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore, quando si sia ottenuta la promozione negli insegnamenti di cui al terzo comma del successivo articolo 6. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° o il 13° anno di eta', purche' siano in possesso della licenza della scuola elementare. Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare, il 14° anno di eta', purche' siano in possesso della licenza della scuola elementare.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1859~art5 · fonte del testo