Art. 6 — Valore della licenza
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L'esame di licenza, di cui all'articolo precedente, esame di Stato. ((Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica. L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma precedente. La commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al secondo comma; il presidente della commissione e' nominato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362. Il diploma di licenza da' accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado)). 1 Possono sostenere la prova di latino anche gli alunni che non abbiano seguito tale insegnamento nella classe terza: la prova di latino puo' essere ugualmente sostenuta in sessione successiva a quella in cui si consegue il diploma di licenza e, per coloro che vogliono cosi' integrare il loro diploma, la scuola istituisce corsi speciali gratuiti di lingua latina. Il diploma di maturita' scientifica permette l'accesso a tutte le facolta' universitarie, esclusa quella di lettere e filosofia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1977, n. 348
1La L. 16 giugno 1977, n. 348 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La presente legge avra' effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78".
Testo in vigore dal 15 luglio 1977 al 16 dicembre 2010
