Art. 9 — Facilitazioni all'adempimento dell'obbligo
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Per agevolare la frequenza alla scuola media degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche i Patronati scolastici sono autorizzati a concedere contributi, a distribuire gratuitamente libri di tosto, materiale didattico, refezioni e altre forniture necessarie e ad organizzare servizi di trasporto gratuito di alunni, quando nelle localita' di residenza non siano istituite scuole, corsi o classi di cui all'articolo successivo della presente legge. Le provvidenze di cui al presente articolo sono applicabili agli alunni delle scuole medie per ciechi anche se accolti come interni in istituti specializzati.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010
