concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni 1. Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria facilitazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare ed adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2. Le autorita' dello Stato di residenza trattano i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto in ragione della loro qualifica e prendono ogni adeguato provvedimento per impedire qualsiasi pregiudizio alla loro persona, alla loro libertA' ed alla loro dignita. 3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 13, lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia sminuita.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art15 · fonte su Normattiva