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Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al comma 1, si e' avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e agli affari di volontaria giurisdizione che sono gia' in corso a tale data.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1991 al 4 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1991-10-17;335~art3 · fonte su Normattiva