Art. 3
I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa. Pervenuto il conto, il segretario ne da' notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore.
Testo vigente dal 9 ottobre 1984
