Art. 6
I giudizi indicati nell'articolo 2 sono regolati, per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, da quelle del regolamento di procura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonche' dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, fino a quando la regione non avra' disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilita' generale dello Stato.
Testo vigente dal 9 ottobre 1984
