La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza. Presso la sezione e' istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui e' preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.

Testo vigente dal 9 ottobre 1984

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Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 139/2000

    Questione inammissibile
    16 maggio 2000

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella previsione relativa alla applicabilità alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti delle disposizioni della legge n. 658 del 1984, previsione ritenuta illegittima per le stesse ragioni che indussero alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 5 del d.P.R. n. 240 del 1982. L'ordinanza di rimessione è, infatti, carente di elementi idonei alla valida introduzione del giudizio di costituzionalità e cioè di adeguata motivazione (perché fatta 'ob relationem') in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione sollevata ed inoltre della necessaria indicazione dei parametri di riferimento.

    Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 100 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-10-08;658~art5 · fonte su Normattiva