Art. 5
La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza. Presso la sezione e' istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui e' preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.
Testo vigente dal 9 ottobre 1984
