Sono soci dell'istituto coloro che, con elargizioni e con periodici contributi, concorrono al conseguimento degli scopi dell'ente. I soci si distinguono in:

  • a)soci benemeriti;
  • b)soci perpetui;
  • c)soci ordinari;
  • d)soci onorari. Sono soci benemeriti coloro che hanno elargito una somma non inferiore a lire 50.000. Sono soci perpetui coloro che versino una somma di lire 10.000 una volta tanto. Sono soci ordinari coloro che si impegnino a versare lire 1000 annue per un periodo non inferiore ai cinque - anni. Le quote devono essere versate entro i due primi mesi dell'anno e la prima quota all'atto della sottoscrizione. Possono essere nominati soci onorari insigni cultori di studi mazziniani.

Testo vigente dal 27 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-14;1230~art4 · fonte del testo