Agli scopi indicati dall'articolo 2 l'Istituto provvede: con contributo degli Enti previdenziali rappresentati nel Consiglio di amministrazione; con le rendite del suo patrimonio; con i contributi volontari di enti e di privati; con i proventi delle attivita' da esso esplicate. Il contributo degli Enti previdenziali e' determinato nella misura di lire centoventicinque milioni per ciascuno degli esercizi 1961 e 1962. Per gli esercizi successivi il contributo predetto e' determinato annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a seguito di presentazione del bilancio di previsione, entro il 31 ottobre, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Testo vigente dal 9 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-10;66~art12 · fonte su Normattiva