Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento generale dell'Istituto; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente.

Testo vigente dal 27 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-14;1230~art6 · fonte del testo