Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

  • a)delibera lo statuto dell'Azienda e le sue eventuali modificazioni;
  • b)delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'Azienda;
  • c)delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici dell'Azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale; ((d) delibera il bilancio preventivo di funzionamento dell'azienda e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato;))
  • e)delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalita' dell'Azienda;
  • f)delibera sugli schemi di contratto e sui disciplina tipo;
  • g)delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda e sulla relativa resa dei conti;
  • f)delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'Azienda;
  • i)delibera sulle transazioni e sulla opportunita' di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;
  • l)esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Azienda. ((m) delibera i programmi previsionali semestrali di cassa)).

Testo vigente dal 28 aprile 1971

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-05-13;303~art7 · fonte su Normattiva