Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori, dei conti. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati. Essi esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione dell'Istituto, esaminano i bilanci ed i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 27 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-14;1230~art9 · fonte del testo