Il riscontro della gestione della Fondazione e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo su di essi apposite relazioni e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Testo vigente dal 23 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;261~art3 · fonte su Normattiva