Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministero della pubblica istruzione e scelti fra i suoi funzionari e di due membri, uno effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero del tesoro. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati. Essi esercitano il loro mandato ai sensi delle norme contenute ne gli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, ed assistono alle riunioni del Comitato.

Testo vigente dal 8 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-14;277~art8 · fonte del testo