Il controllo della gestione della Scuola e' affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti cosi' designati:

  • a)due revisori effettivi ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione, scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
  • b)un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro, scelti tra funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.

Testo vigente dal 16 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;394~art9 · fonte del testo