La revisione della gestione e' affidata ad un Collegio di tre revisori effettivi e due supplenti, designati come appresso:

  • a)un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro;
  • b)un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione;
  • c)un revisore effettivo dal presidente della Corte dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti, che e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione ed e' presieduto dal rappresentante della Corte dei conti, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformita' delle norme contenute nell'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 3 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-11;73~art8 · fonte del testo