Il Governo e' autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.
Testo vigente dal 6 agosto 1990
Il Governo e' autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.
Testo vigente dal 6 agosto 1990
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1990-07-30;219~art4 · fonte su Normattiva