Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1950 al 22 dicembre 2008. 43 parole tolte.
tolto: Le amministrazioni degli ospedali e dei consorzi di ospedali con non meno di 500 letti, nonche' gli istituti fisioterapici sono tenuti a introdurre negli organici un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati da una scuola autorizzata di massaggio, con preferenza ai ciechi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-06-15;376~artunico · fonte del testo