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Le amministrazioni degli ospedali e dei consorzi di ospedali con non meno di 500 letti, nonche' gli istituti fisioterapici sono tenuti a introdurre negli organici un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati da una scuola autorizzata di massaggio, con preferenza ai ciechi.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1950-06-15;376~artunico · fonte del testo