Art. 1
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E' istituito presso il Ministero della difesa il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica, con la consistenza indicata nell'annessa tabella. Il personale di cui al precedente comma e' destinato a prestare servizio presso gli stabilimenti o gli enti sanitari militari con le mansioni previste dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.
Testo in vigore dal 19 aprile 1975 al 9 ottobre 2010
