Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica
Art. 5
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I soprannumeri che, per effetto delle detrazioni di organico previste dal precedente articolo 4, si determinino nelle varie qualifiche del ruolo di cui alla tabella 65 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sono riassorbiti in ragione di un decimo delle successive vacanze.
Testo in vigore dal 19 aprile 1975 al 9 ottobre 2010
