Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica
Art. 6
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All'onere annuo derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.
Testo in vigore dal 19 aprile 1975 al 9 ottobre 2010
