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Nel primo anno di applicazione della presente legge le attribuzioni che le vigenti disposizioni demandano al Consiglio di facolta' sono esercitate da un Comitato ordinatore, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo di discipline economiche o giuridiche, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', diverranno membri del Comitato anzidetto. Esso cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' risulteranno assegnati tre professori di ruolo. Qualora allo scadere del termine previsto dal primo comma del presente articolo non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di bandire, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il concorso per il posto o per i posti che risultassero vacanti.
Testo in vigore dal 22 luglio 1966 al 22 dicembre 2008
