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E' approvata la convenzione stipulata il 19 novembre 1965, fra l'Universita' degli studi di Siena e il Monte dei Paschi di Siena in base alla quale questo ente si impegna:

  • a)a corrispondere all'Universita' le somme occorrenti per fronteggiare le spese di funzionamento della predetta Facolta';
  • b)a finanziare quattro posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e due posti di assistente di ruolo da istituire ai sensi dell'articolo 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, in aggiunta a quelli di cui alla convenzione stipulata a Siena in data 17 novembre 1960 tra l'Universita' stessa e il Monte dei Paschi ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1961, n. 389;
  • c)ad assicurare le prestazioni che risulteranno necessarie di tecnici laureati e diplomati, nonche' la disponibilita' delle macchine contabili richieste dalle esigenze di insegnamento;
  • d)a contribuire eventualmente al mantenimento del collegio annesso all'Universita'. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, si provvedera' alla approvazione delle convenzioni stipulate dall'Universita' degli studi di Siena con il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena e con l'Associazione bancaria italiana per il finanziamento di due posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Testo in vigore dal 22 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-13;543~art4 · fonte del testo