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Alla Facolta' suddetta vengono altresi' assegnati tre posti di professore di ruolo su quelli disponibili a norma della legislazione relativa all'attribuzione di posti di professore di ruolo per le Facolta' di nuova istituzione; e due posti di professore di ruolo mediante trasferimento dalla Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Siena di posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti. Alla medesima Facolta' saranno assegnati quattro posti di assistente di ruolo in occasione delle prime assegnazioni di assistenti dopo la promulgazione della presente legge. Gli oneri per gli incarichi di insegnamento faranno carico, a decorrere dall'anno finanziario 1967, al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 22 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-13;543~art5 · fonte del testo