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Il superamento, con punteggio da stabilirsi dall'Universita', di un esame su un argomento atto a valutare la preparazione dello studente, da' diritto all'ammissione gratuita nei collegi per studenti dell'Universita' degli studi di Siena, entro il limite dei posti a tal fine disponibili, tenendosi conto delle condizioni economiche degli aspiranti. Tale esame potra' essere sostenuto allo inizio di qualsiasi anno di corso; il mantenimento per gli anni successivi del posto cosi' conseguito e' subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi con punteggio medio da stabilirsi dall'Universita'.

Testo in vigore dal 22 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-13;543~art9 · fonte del testo