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E' istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un "Fondo centrale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del "Fondo" in base ai criteri e alle modalita' deliberati dal Comitato di cui al successivo articolo 3. La garanzia prevista nel comma precedente e' di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito. La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilita' del Fondo e non e' cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni.
Testo in vigore dal 6 novembre 1964 al 22 dicembre 2008
