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L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, e' sostituito dal seguente: "La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonche' per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Il credito per tali scorte deve avere durata inferiore ai tre anni e non puo' superare il 30 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi. Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che gia' abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi. Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 30 per cento del valore attuale degli impianti e per una durata inferiore ai tre anni, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi. Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali. Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860".
Testo in vigore dal 6 novembre 1964 al 22 dicembre 2008
