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All'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, sono aggiunti i seguenti commi: "In tale fido massimo non e' compreso il credito che viene accordato per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso, potra' superare l'importo complessivo di lire 3 milioni. In deroga alle norme contenute nei due precedenti commi, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere, per gli scopi indicati nell'articolo 33, ad una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa e' fissato in lire due milioni e cinquecentomila per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima".
Testo in vigore dal 6 novembre 1964 al 22 dicembre 2008
