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Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, e' sostituito dal seguente: "Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinare al Fondo di riserva ed una aliquota pari al 20 per cento da destinare al Fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa, sono devoluti ai partecipanti al Fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita".
Testo in vigore dal 6 novembre 1964 al 22 dicembre 2008
